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	<title>Amministratore, Autore presso Amministrazioni Tasca</title>
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	<description>Amministrazione stabili Milano e Hinterland</description>
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	<title>Amministratore, Autore presso Amministrazioni Tasca</title>
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		<title>Green pass anche per l&#8217;assemblea di condominio</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/green-pass-assemblea-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 20:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Serve il green pass per le assemblee di condominio? La risposta è sì per le assemblee di condominio che si tengono al chiuso in centri culturali, centri sociali e ricreativi.&#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/green-pass-assemblea-condominio/">Leggi tutto...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-728974f9 nascosto"><div class="gb-inside-container">

<p class="wp-block-paragraph">Serve il green pass anche per l&#8217;assemblea di condominio? Il ministero della Salute ha detto sì.</p>

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<p class="wp-block-paragraph">Serve il green pass anche per partecipare all&#8217;assemblea di condominio? La risposta è sì per le <strong>assemblee di condominio</strong> che si tengono <strong>al chiuso</strong> in centri culturali, centri sociali e ricreativi. È stato il ministero della Salute, contattato dal quotidiano <em>Il Sole 24 Ore,</em> a fare chiarezza sull’obbligo del <strong>Green pass all’assemblea del condominio.</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">Come noto, il decreto legge del 23 luglio 2021 ha introdotto la necessità di esibire dal 6 agosto 2021, in determinati luoghi, il certificato che prova l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, la guarigione dal coronavirus o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore.</p>

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<h2 class="wp-block-heading">Lotta alla variante Delta</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Non c’è alcun passaggio nel decreto del 23 luglio che citi esplicitamente le assemblee tra i luoghi o le occasioni in cui si debba per forza <strong>esibire il Green pass</strong>. Il ministero, però, ha fatto capire che, visto il continuo sviluppo della <strong>variante Delta del Covid</strong> nel nostro Paese, la certificazione verrà richiesta in un numero molto più ampio di situazioni in cui si interagisce con altre persone, tra cui, appunto, anche l’assemblea del condominio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Green pass anche per l&#8217;assemblea di condominio: chi controlla</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle riunioni che si terranno al chiuso nei <strong>centri culturali, sociali e ricreativi</strong>, il <strong>controllo del Green pass</strong> all’ingresso non dovrà essere fatto dall’amministratore o dal presidente. Il controllo è di competenza dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività culturali, sociali o ricreative che siano. Un nuovo Dpcm in arrivo stabilirà le regole per il <strong>controllo elettronico della certificazione</strong> che, nel frattempo, potrà essere utilizzata in formato cartaceo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per la versione digitale, sarà possibile controllare la<strong> validità del Green pass</strong> tramite l’app «Verifica C19»: basterà inquadrare il QR code del certificato per vedere apparire il proprio nome e cognome e la data di nascita con il segnale verde oppure rosso, a seconda dell’avvenuto riconoscimento. Occorrerà mostrare all’incaricato della verifica anche un documento di identità. Resta, comunque, sempre valida l’opzione dell’<strong>assemblea a distanza</strong>, in videoconferenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>

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		<title>Posso fare il barbecue sul balcone?</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/posso-fare-il-barbecue-sul-balcone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 21:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hai un bel balcone e non vedi l'ora di invitare gli amici per una grigliata, ma giustamente ti stai domandando “Posso fare il barbecue sul balcone?”. &#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/posso-fare-il-barbecue-sul-balcone/">Leggi tutto...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-728974f9 nascosto"><div class="gb-inside-container">

<p class="wp-block-paragraph">Vivi in condominio e ti stai chiedendo &#8220;posso fare il barbecue sul balcone?&#8221;. Leggi il nostro articolo e scopri queli sono le regole da non dimenticare, prima di invitare parenti e amici.</p>

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<p class="wp-block-paragraph">Hai un bel balcone e non vedi l&#8217;ora di invitare gli amici per una grigliata, ma giustamente ti stai domandando “Posso fare il barbecue sul balcone?”. In tema barbecue, che sia in balcone o in giardino, ci sono tre regole fondamentali da seguire.</p>

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<h2 class="wp-block-heading">Consulta il regolamento di condominio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il regolamento condominiale potrebbe vietare le grigliate in balcone o fissare delle precise regole, stabilendo ad esempio delle fasce orarie o delle distanze minime da rispettare nella<em> </em><strong>localizzazione del barbecue</strong><em>, </em>etc. E da quelle regole non si può prescindere nel rispondere alla domanda &#8220;posso fare il barbecue in balcone?&#8221;.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Fai attenzione alle immissioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il barbecue costituisce una fonte di <strong>immissione di fumi e di odori</strong> nell’ambiente. Dunque, il suo utilizzo deve avvenire nel rispetto della disciplina di legge in materia di immissioni. La regola principale è che le immissioni non superino la normale tollerabilità. Insomma, fare grigliate in balcone o giardino non è vietato dalla legge a condizione che non arrechi un eccessivo disagio per gli altri condòmini. Chi stabilisce se la normale tollerabilità è superata oppure no? Può farlo solo un giudice, se chiamato in causa. Occhio a quelle situazioni particolari che possono determinarsi quando, ad esempio, il vicino ha delle particolari patologie che potrebbero <strong>abbassare il grado di sopportazione </strong>delle immissioni di fumo ed odore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Consulta il regolamento comunale di igiene urbana</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il regolamenteo comunale di igiene urbana potrebbe prevedere il divieto di utilizzare il braciere oppure potrebbe fissare delle specifiche regole per utilizzarlo, ad esempio con riferimento alle distanze oppure alla vicinanza di zone boschive (in considerazione del <strong>rischio incendio</strong>). In questo caso, la violazione delle norme previste dal regolamento comunale potrebbe determinare l’adozione da parte dell’amministrazione cittadina di una <strong>sanzione amministrativa</strong> a carico del trasgressore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>

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		<title>Vuoi montare le tende da sole in condominio?</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/vuoi-montare-le-tende-da-sole-in-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 14:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministrazionitasca.it/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il regolamento di condominio non può vietare ai condòmini di montare le tende da sole sui propri balconi terrazzi, tuttavia potrebbe prevedere alcune limitazioni &#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/vuoi-montare-le-tende-da-sole-in-condominio/">Leggi tutto...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministrazionitasca.it/vuoi-montare-le-tende-da-sole-in-condominio/">Vuoi montare le tende da sole in condominio?</a> proviene da <a href="https://www.amministrazionitasca.it">Amministrazioni Tasca</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-728974f9 nascosto"><div class="gb-inside-container">

<p class="wp-block-paragraph">Ecco le regole per montare le tende da sole in condominio</p>

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<p class="wp-block-paragraph">Il regolamento di condominio non può vietare ai condòmini di montare le tende da sole sui propri balconi terrazzi. Tuttavia potrebbe prevedere alcune <strong>limitazioni su forma, colore e dimensioni.</strong> Quindi, prima di procedere all’acquisto delle tende, occorre consultare il regolamento, che spesso contiene precise indicazioni sui tendaggi consentiti e vietati, oppure chiedere informazioni all’amministratore di condominio. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per preservare il decoro dell’edificio, infatti, le tende da sole devono essere uguali per forma, colore e dimensioni in tutti gli appartamenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Chi non rispettasse le indicazioni del regolamento, e dovesse montare tende da sole diverse, potrebbe subire <strong>azioni legali</strong> da parte degli altri condòmini per la loro rimozione.</p>

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<h2 class="wp-block-heading"><strong>Tende da sole in condominio: se nel regolamento non ci sono indicazioni</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Non sempre i regolamenti condominiali prevedono regole circa i tendaggi da sole. In tal caso, se altri condòmini hanno provveduto a montare sui loro balconi tende da sole, per evitare contestazioni bisognerebbe adeguarsi ai colori e alle dimensioni già presenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Invece, se in condominio non ci sono tende da sole, si dovrà informare l’assemblea e aprire una discussione sul tema. In assemblea chi desidera proteggersi dal sole deve<strong> chiedere formalmente il permesso</strong> prima di procedere al montaggio e poi concordare forma, colore e dimensione delle tende. La scelta sarà poi vincolante per tutti coloro che vorranno montare i tendaggi in futuro.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Tende da sole in condominio: le regole per il montaggio</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre al lato estetico delle tende (quindi, colore e dimensioni) occorre fare particolare attenzione al montaggio, che deve essere a norma di legge per evitare incidenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, la struttura metallica che sostiene il tendaggio deve essere installata da personale esperto e competente. La tenda deve essere in stoffa, apribile e chiudibile con manovella o motorino e non deve compromettere la circolazione dell’aria e l’esposizione alla luce.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le tende da sole non si considerano “<em>nuove costruzioni”</em>, per questo non vi si applica la normativa prevista dal Codice civile circa la distanza minima di 3 metri.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Per montare i ganci serve il permesso?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Di norma le tende da sole vengono fissate tramite dei ganci da installare nel sottobalcone dell’appartamento sovrastante. Per questo può essere necessario <strong>chiedere il permesso agli inquilini del piano di sopra</strong> prima di procedere al montaggio dei ganci.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando può accadere? Chiariamo subito la differenza tra le due principali tipologie di balconi: <strong>incassati</strong> e <strong>aggettanti</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un balcone è “incassato” quando fa parte del perimetro esterno dell’edificio, anche se sporge rispetto alla facciata. La proprietà dei balconi incassati si considera divisa in due (dato che rientrano nel solaio comune), per questa ragione non è necessario chiedere il permesso ai proprietari del piano superiore per poter installare i ganci delle tende da sole.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al contrario, i balconi aggettanti sono dei veri e propri prolungamenti dell’unità immobiliare e appartengono esclusivamente al proprietario. Quindi chi volesse installare le tende da sole dovrà chiedere il permesso al proprietario dell’unità immobiliare sovrastante prima di predisporre i ganci.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per contattare il nostro studio: info@amministrazionitasca.it</p>

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		<title>In condominio: affittare ai turisti per brevi periodi</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/affittare-ai-turisti-per-periodi-brevi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 15:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Molti regolamenti condominiali prevedono il divieto di utilizzare gli appartamenti per ricavarne un albergo, una pensione, un b&#038;b, un ostello o un’attività di affittacamere. Ma si può affittare ai turisti per brevi periodi, magari solo nel weekend?&#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/affittare-ai-turisti-per-periodi-brevi/">Leggi tutto...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministrazionitasca.it/affittare-ai-turisti-per-periodi-brevi/">In condominio: affittare ai turisti per brevi periodi</a> proviene da <a href="https://www.amministrazionitasca.it">Amministrazioni Tasca</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-728974f9 nascosto"><div class="gb-inside-container">

<p class="wp-block-paragraph">Affittare ai turisti per periodi brevi quando si vive in un condominio. Il regolamento di condominio può vietarlo?</p>

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<p class="wp-block-paragraph">Molti regolamenti condominiali prevedono il divieto di utilizzare gli appartamenti per ricavarne un albergo, una pensione, un b&amp;b, un ostello o un’attività di affittacamere. Ma si può affittare ai turisti per brevi periodi, magari solo nel weekend? Il regolamento di condominio può vietare questo  utilizzo? Sul tema si è pronunciata di recente la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 93/2021. Ecco cosa è stato stabilito in questa vicenda.</p>

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<h2 class="wp-block-heading">Il caso del proprietario che affitta nonostante il divieto del regolamento condominiale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;Appello si è pronunciata sul caso del proprietario di un appartamento che era solito <strong>affittare a turisti</strong> la propria casa, prevalentemente nei fine settimana, attraverso un sito web. Questa attività aveva infastidito gli altri condomini. Secondo i vicini, la presenza degli estranei ledeva il decoro dell’edificio. Inoltre, provocava rumori e disturbi a causa dell&#8217;uso frequente dell’ascensore, spesso pieno di valigie. Di qui il ricorso al tribunale per chiedere che accertasse la contrarietà al regolamento condominiale che vietava l’utilizzo degli appartamenti come albergo, pensione e affittacamere.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le premesse fondamentali</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di stabilire se <strong>è possibile l’affitto breve per scopo turistico in condominio</strong>, occorrono due premesse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. La questione della legittimità degli affitti a uso transitorio per scopi turistiche si pone ovviamente solo nei casi in cui il <strong>regolamento di condominio</strong> ponga dei limiti all’impiego dell’abitazione e alla trasformazione della stessa in una struttura ricettiva come, appunto, un bed &amp; breakfast o un affittacamere. Se non ci sono divieti, va da sé che l&#8217;affitto è legittimo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. Il regolamento condominiale può porre vincoli all’uso degli appartamenti solo se è stato approvato all’<strong>unanimità</strong>. Lo stesso dicasi quando la decisione è presa dall’assemblea, che dovrà deliberare con il consenso di tutti i condomini dell’edificio. In mancanza dell&#8217;unanimità, la votazione a semplice maggioranza sarà illegittima e non potrà stabilire quali tipi di impieghi degli immobili possono essere consentiti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Si può affittare ai turisti per brevi periodi?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Milano, gli affitti per brevi o brevissimi periodi di un appartamento all’interno di un condominio rientrano tra le locazioni per finalità turistiche, che si differenziano dalle locazioni ordinarie solo per la durata. <strong>Tali locazioni non possono essere vietate, anche in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’appartamento contenute nel regolamento condominiale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A differenza delle strutture ricettive elencate nel regolamento in questione (alberghi, pensioni, affittacamere) nella locazione turistica dell’immobile, infatti, non possono essere forniti «servizi turistici o servizi alla persona» (quali la colazione, il pranzo o la cena, il cambio di lenzuola o biancheria, il riordino o la pulizia dei locali e qualsiasi altro tipo di servizio aggiuntivo, accessorio o complementare). Pertanto, si tratta di contratti e attività completamente differenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi, riassumendo, anche qualora il regolamento approvato all’unanimità dovesse vietare i maniera specifica la destinazione ad uso alberghi, pensioni o affittacamere delle abitazioni private, la locazione turistica resta legittima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Affinché vi possa essere il <strong>divieto di affitti brevi per uso turistico in condominio</strong> è necessario che questo risulti esplicitamente nel regolamento, non può essere desunto per analogia con altre disposizioni del regolamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>

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<p class="wp-block-paragraph">Per maggiori informazioni, scrivici a info@amministrazionitasca.it</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>Adeguamenti antincendio: prorogato il termine</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/proroga-adeguamenti-antincendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 14:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministrazionitasca.it/?p=454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se abiti in un condominio la cui altezza antincendio è compresa tra i 12 e i 24 metri, occhio a questa data: c'è tempo fino al 31 luglio 2021 per eseguire gli adempimenti e adeguamenti antincendio.&#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/proroga-adeguamenti-antincendio/">Leggi tutto...</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.amministrazionitasca.it/proroga-adeguamenti-antincendio/">Adeguamenti antincendio: prorogato il termine</a> proviene da <a href="https://www.amministrazionitasca.it">Amministrazioni Tasca</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-728974f9 nascosto"><div class="gb-inside-container">

<p class="wp-block-paragraph">La proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio 2021 ha fatto slittare anche il termine per gli adeguamenti antincendio di alcuni condomini. Vediamo nel dettaglio.</p>

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<p class="wp-block-paragraph">Se abiti in un condominio la cui altezza antincendio è compresa tra i 12 e i 24 metri, occhio a questa data: <strong>c&#8217;è tempo fino al 31 luglio 2021 per eseguire gli adempimenti e adeguamenti antincendio</strong> che il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 aveva stabilito che fossero realizzati entro il 6 maggio 2020.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è stato prorogato il termine per gli stabili con altezza antincendio tra 24 e 80 metri. Quindi, per questi edifici la scandenza è già ampiamente superata.</p>

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<h2 class="wp-block-heading">Che cosa significa altezza<strong> </strong>antincendio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ricordiamo che per “<strong>altezza antincendio</strong>” non si intende l’altezza dell’edificio. La definizione, originata dal Decreto Ministeriale 30/11/1983, è: “Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”. In altre parole, i 24 metri si misurano da terra alla finestra o al balcone dell&#8217;ultimo piano abitabile. La misura, ovviamente, non è casuale: è legata alle altezze gestibili con l’autoscala dei vigili del fuoco.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono gli adeguamenti antincendio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">È previsto un insieme di misure di tipo organizzativo e gestionale per mettere l&#8217;edificio in sicurezza. Si va dall&#8217;adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti azioni e procedure, all&#8217;adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell&#8217;emergenza. Tra gli adeguamenti per la prevenzione antincendio negli edifici da 12 a 24 metri di altezza antincendio, ci sono, per esempio, le misure per informare gli occupanti dello stabile circa i comportamenti da tenere in caso di emergenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;avvenuto adeguamento va comunicato ai Vigili del fuoco. L&#8217;adozione delle misure, dice il decreto grava sul &#8220;responsabile dell&#8217;attività&#8221;, vale a dire l&#8217;amministratore del condominio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per saperne di più, contattaci all&#8217;indirizzo info@amministrazionitasca.it</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>

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		<title>Ricarica elettrica in condominio. C&#8217;è il bonus 50%</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/ricarica-elettrica-in-condominio-detrazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 06:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministrazionitasca.it/?p=450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pensi di installare nel tuo condominio punti di ricarica elettrica per auto? Ecco le detrazioni che ti spettano. C'è anche il superbonus 110%.&#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/ricarica-elettrica-in-condominio-detrazioni/">Leggi tutto...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-728974f9 nascosto"><div class="gb-inside-container">

<p class="wp-block-paragraph">Ricarica elettrica in condominio: ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sulle detrazioni fiscali. </p>

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<p class="wp-block-paragraph">Pensi di installare nel tuo condominio <strong>punti di ricarica elettrica per auto</strong>? Allora devi sapere che il comma 1039 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, per chi installa, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, infrastrutture di ricarica elettriche, anche nei condomìni. Sono inclusi anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Ma per la ricarica elettrica in condominio c&#8217;è anche il <a href="https://www.amministrazionitasca.it/quali-interventi-danno-diritto-al-superbonus-110/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">superbonus 110%</a>. Vediamo tutte le agevolazioni.</p>

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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si riparte la detrazione del 50% per i punti di ricarica elettrica in condominio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La detrazione si riparte in 10 quote annuali di pari importo. È calcolata su un <strong>ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro pro-capite</strong>. Per goderne, occorre che le infrastrutture di ricarica siano dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Vale a dire che sono agevolate le stazioni di ricarica a uso esclusivo dei condòmini, che le acquistano in ragione della propria quota e che, sempre pro-quota, potranno detrarre parte dell’importo. Per beneficiare del bonus per l’acquisto e l’installazione delle stazioni di ricarica <strong>i pagamenti devono essere tracciabili</strong>, devono essere evidenti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, così come il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Non solo: è importante anche conservare fatture, bolle di acquisto e ogni altra documentazione che accerti le spese sostenute, che possa essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre <strong>è possibile procedere alla cessione del credito d’imposta</strong> all’impresa che realizza i lavori di installazione. Che cosa significa? Il contribuente sostiene subito e solo la spesa relativa alla quota non incentivabile, versa quindi soltanto il 50% dell’importo totale della fattura (cd. “sconto in fattura”) e cede all’impresa la detrazione fiscale prevista dalla legge.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Per i punti di ricarica elettrica c&#8217;è anche il superbonus 110%</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In aggiunta al bonus del 50%, per il 2020 e il 2021 prendi in considerazione il “Decreto Rilancio”13. Tale provvedimento, infatti, prevede all’articolo 119 una detrazione fiscale del 110% (il cosiddetto Superbonus, distribuito su cinque quote annuali di pari importo), sui costi di acquisto e installazione di sistemi di ricarica in ambito condominiale, nonché sui costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino a un massimo di 7 kW di cui all&#8217;articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.  Devi avere sostenuto i costi ammessi alla detrazione dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L&#8217;ammontare massimo delle spese è pari a euro 3.000. Questo limite è riferito a ciascun contribuente</p>



<h3 class="wp-block-heading">Gli interventi che ti danno diritto al superbonus 110%</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per l’applicazione del superbonus 110% è necessario che l’installazione sia eseguita insieme a lavori di incremento dell’efficienza energetica condominiale che comprendano almeno uno dei seguenti interventi.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (il cosiddetto “<strong>cappotto</strong>”).</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>Sostituzione degli <strong>impianti di climatizzazione invernale</strong> esistenti sulle parti comuni con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (inclusi impianti ibridi o geotermici), anche abbinati all’installazione di <strong>impianti fotovoltaici</strong> o di impianti di <strong>microcogenerazione</strong>.</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>Interventi <strong>antisismici</strong> e di riduzione del rischio sismico14 (cosiddetto Sismabonus).</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">Le regole per ottenere il superbonus 110%</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Anche per il bonus fiscale al 110% si applica il meccanismo dell’opzione della cessione del credito d’imposta, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione che spetta nella dichiarazione dei redditi. Il condomìnio quindi potrà, accordandosi col fornitore, optare per uno “<strong>sconto in fattura</strong>” sul corrispettivo dovuto, mai superiore al corrispettivo stesso, che viene anticipato dal fornitore. Il fornitore recupererà integralmente il credito nella propria dichiarazione dei redditi o potrà cedere ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ad esempio: nel caso in cui il condomìnio sostenga una spesa pari a 3000 euro, alla quale corrisponde una detrazione pari a 3300 euro (110%), a fronte di uno sconto in fattura pari a 3000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 3300 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Contattaci per saperne di più info@amministrazionitasca.it</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>

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		<title>Spese per il cappotto termico: chi paga?</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/spese-cappotto-termico-chi-paga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 05:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministrazionitasca.it/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sulla ripartizione delle spese per il rifacimento del cappotto termico in condominio si è espressa la Corte di Cassazione.&#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/spese-cappotto-termico-chi-paga/">Leggi tutto...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-3aa7dd38"><div class="gb-inside-container">
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<p class="wp-block-paragraph">Sulla ripartizione dei costi per gli interventi di coibentazione in condominio si è espressa la Corte di Cassazione con l&#8217;<strong><a href="https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210420/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-20-aprile-2021-n-10371-22645.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza n. 10371 del 20 aprile 2021</a>. </strong>E ha stabilito che le <strong>spese per il cappotto termico</strong> devono essere sostenute anche dai proprietari dei piani interratti. La sentenza riguarda una vicenda vecchia di 10 anni, oggi diventata di grande interesse, visto che la coibentazione di un edifico (l&#8217;isolamento termico a cappotto) è uno degli interventi principali per i quali i condomini possono beneficiare della detrazione fiscale del 110% (cosiddetto <a href="https://www.amministrazionitasca.it/quali-interventi-danno-diritto-al-superbonus-110/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">superbonus</a>) previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).</p>

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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il riassunto dei fatti</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un condominio ha deliberato la realizzazione di un intervento di coibentazione delle facciate che non coinvolgeva i piani interrati. I proprietari di questi non si erano opposti alla delibera, ritenendo che i lavori non avrebbero interessato la loro proprietà. Ma al momento della ripartizione delle spese si erano visti addebitare la loro parte. Da qui l&#8217;azione legale contro il condominio, arrivata sino alla Corte di Cassazione e alla <strong>sentenza del 20 aprile scorso</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo i ricorrenti, cioè i proprietari dei piani interrati, i precedenti giudici (che avevano confermato la ripartizione delle spese a loro carico) non avrebbero considerato alcuni fatti, tra i quali, i quattro che stiamo per riassumere:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>i lavori eseguiti per la realizzazione del cappotto di coibentazione consistevano in innovazioni gravose e voluttuarie, le cui spese dovevano essere ripartite ai sensi dell&#8217;art. 1121 del Codice Civile poiché gli interventi non avrebbero riguardato i piani interrati;</li><li>la delibera di approvazione delle opere non era stata impugnata dai ricorrenti poiché, essendo essi proprietari solo dei magazzini interrati e non degli appartamenti beneficiati dalla coibentazione, non avrebbero avuto alcun interesse;</li><li>la corte di appello avrebbe affermato che non era stato allegato né provato che i locali degli appellanti fossero strutturalmente autonomi rispetto al corpo condominiale, nonostante i ricorrenti avessero documentato che i locali fossero autonomi e che non avrebbero beneficiano della coibentazione;</li><li>infine, trattandosi di interventi sui muri perimetrali di &#8220;tinteggiatura”, conseguente all&#8217;applicazione del cappotto e riposizionamento delle grondaie, non era stato considerato che mancava la dimostrazione di un miglioramento del decoro architettonico di cui avrebbe beneficiato la facciata dell&#8217;edificio, miglioramento, anzi, smentito dalle risultanze istruttorie.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Che cosa ha stabilito la Cassazione</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Il cappotto termico non è innovazione</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">I giudici di Cassazione come i precedenti giudici hanno stabilito che nel caso in questione <strong>non si può parlare di innovazione gravosa e/o voluttuaria ai sensi dell&#8217;art. 1121 c.c</strong>. I lavori di coibentazione, infatti, permettono a lungo termine un risparmio energetico che ripaga ampiamente la eventuale gravosità della spesa iniziale, peraltro in parte fiscalmente detraibile.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Dissenso in assemblea</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per la Cassazione, essendo inapplicabile l&#8217;articolo 1121 c.c, cade qualsiasi discorso legato alla minifestazione o meno del dissenso in assemblea.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Utilizzazione separata</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">La realizzazione di un cappotto termico sulle superfici esterne dell&#8217;edificio condominiale, dato che migliora l&#8217;efficienza energetica dell&#8217;intero stabile, non dà luogo a un&#8217;opera che possa essere utilizzata separatamente o servire i condomini in misura diversa. Le opere, gli impianti o i manufatti che, come il cappotto termico sono sovrapposti sui muri esterni dell&#8217;edificio e finalizzati alla coibentazione del fabbricato per proteggerlo dagli agenti termici, rientrano tra quelli destinati al vantaggio comune e goduti dall&#8217;intera collettività condominiale, inclusi i proprietari dei locali interrati. Ne consegue che trova applicazione l&#8217;art. 1123, comma 1, c.c., per il quale <strong>le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale</strong> al valore della proprietà di ciascuno.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Il decoro architettonico</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Sul decoro architettonico, infine, secondo la Cassazione basta specificare che una delibera che dispone una innovazione per migliorare l&#8217;efficienza energetica del fabbricato non deve essere volta necessariamente anche al &#8220;miglioramento del decoro architettonico&#8221; della facciata, essendo, ai contrario, l&#8217;eventuale alterazione del decoro architettonico un limite imposto alla legittimità della innovazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se vuoi saperne di più sulla ripartizione delle spese per il cappotto termico, contattaci all&#8217;indirizzo info@amministrazionitasca.it</p>

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		<title>C&#8217;è anche il bonus verde</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/ce-anche-il-bonus-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 15:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
		<category><![CDATA[bonus verde per condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni bonus verde]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di bilancio per il 2021 ha confermato il cosiddetto bonus verde, ovvero lo sgravio fiscale che prevede una detrazione fiscale al 36%.&#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/ce-anche-il-bonus-verde/">Leggi tutto...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-3aa7dd38"><div class="gb-inside-container">
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<p class="wp-block-paragraph">La legge di bilancio per il 2021 ha confermato il cosiddetto <strong>bonus verde</strong>, ovvero lo sgravio fiscale che, come gli anni scorsi, prevede una detrazione fiscale al 36%, fino a un massimo di <strong>5 mila euro</strong> per unità immobiliare per alcuni lavori svolti negli spazi esterni: terrazzi, balconi e giardini. Nel caso dei condomini, la detrazione è valida sia per il singolo proprietario sia per il verde comune. Novità del 2021: il bonus non è legato al proprietario dell&#8217;immobile, ma all&#8217;edificio, quindi, chi possiede due immobili o più, può ottenere la detrazione per ciascuna proprietà. </p>
</div>
</div>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;importo di 5 mila euro è comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.</p>

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<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.amministrazionitasca.it/wp-content/uploads/2021/04/Foto-bonus-verde-1024x768b.jpg" alt="bonus verde" class="wp-image-429" srcset="https://www.amministrazionitasca.it/wp-content/uploads/2021/04/Foto-bonus-verde-1024x768b.jpg 1024w, https://www.amministrazionitasca.it/wp-content/uploads/2021/04/Foto-bonus-verde-1024x768b-300x225.jpg 300w, https://www.amministrazionitasca.it/wp-content/uploads/2021/04/Foto-bonus-verde-1024x768b-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>

</div></div></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>A quali interventi si applica il bonus verde</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La detrazione si applica a interventi per sistemare a verde aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazioni di coperture a verde e di giardini pensili. Gli interventi, ha precisato l&#8217;<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/infogen-bonus-verde-cittadini" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Agenzia delle Entrate</a>, devono essere di “sistemazione a verde ex novo” o di “radicale rinnovamento dell&#8217;area esistente”. Non basta, quindi, cambiare i vasi per i fiori, occorre un intervento radicale di risistemazione del giardino o del balcone.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il bonus si ottiene con detrazione sulle imposte (come dicevamo, 36%) a fronte delle spese documentate, vale a dire effettuate tramite assegni, bancomat, carta di credito o bonifico parlante o ordinario. La cifra deve essere divisa in 10 quote annuali di pari importo. Su una spesa di 5 mila euro, per esempio, il bonus è di 1.800 euro diviso per 10 anni. Quindi, ogni anno, si pagheranno 180 euro di tasse in meno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>

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		<title>Il superbonus 110% non decolla</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/il-superbonus-110-non-decolla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 12:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.amministrazionitasca.it/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chi spetta la detrazione in condominio e gli ostacoli per ottenerla&#8230; <a href="https://www.amministrazionitasca.it/il-superbonus-110-non-decolla/">Leggi tutto...</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="gb-container gb-container-3aa7dd38"><div class="gb-inside-container">
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<p class="wp-block-paragraph">Il <a href="https://www.amministrazionitasca.it/quali-interventi-danno-diritto-al-superbonus-110/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">superbonus al 110%</a> non decolla. Lo ha previsto il Decreto Rilancio ed è stato presentato come un&#8217;imperdibile opportunità di riqualificazione della propria abitazione, ma è rallentato da molte difficoltà. Per ottenerlo occorre intraprendere un percorso pieno di difficoltà nella gestione delle pratiche, che richiede enorme cautela. Non solo: non sempre il superbonus è davvero conveniente, comportando in alcuni casi lavori molto invasivi che possono durare mesi e rendere gli appartamenti indisponibili per un lungo periodo.</p>

</div></div></div>

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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="has-large-font-size wp-block-heading">Gli interventi che danno acceso al<strong> </strong>superbonus</h2>



<p class="wp-block-paragraph">A dare diritto all&#8217;agevolazione fiscale al 110% sono sostanzialmente le spese sostenute per gli interventi di <strong>isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico</strong> nei propri condomini o abitazioni singole. Sono escluse le nuove costruzioni, gli immobili oggetto dell’intervento devono essere <strong>già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante</strong> o riattivabile.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Chi ne ha diritto</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La detrazione spetta:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>ai proprietari e nudi proprietari;</li><li>ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;</li><li>ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);</li><li>ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;</li><li>al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per approvare in assemblea condominiale gli interventi legati al superbonus, per il loro finanziamento o per la cessione del credito, il legislatore ha previsto quorum agevolati, così da incentivare il ricorso al superbonus: occorrono i voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.</p>



<h3 class="gb-headline gb-headline-fb85cc64 gb-headline-text">Perché il superbonus non decolla</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Dicevamo che la procedura per ottenere l&#8217;agevolazione fiscale al 110% è estremamente complessa e più si affrontano i singoli casi, più emerge che il superbonus non è adatto a tutti i condomini. Occorre inoltre grande cautela nella scelta dei professionisti del settore. Serve infatti un <strong>termotecnico specializzato che sia super partes</strong> e che possa fare una valutazione della classe energetica dello stabile su cui intervenire; un <strong>esperto fiscale</strong> che possa fare tutte le verifiche del caso; un tecnico (ingegnere, architetto, geometra…) super partes che dovrà coordinare tutti gli interventi; infine, un tecnico che deve preparare l’asseverazione a fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ultima considerazione: non tutto è realmente gratis. Ci sono lavorazioni accessorie con detrazioni inferiori (ad esempio al 50% se rientrano tra le ristrutturazioni edilizie), ci sono spese che non sono detraibili, quali le competenze straordinarie dell&#8217;amministratore e quelle del legale, indispensabile per tutelare il condominio in sede di contratto d&#8217;appalto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Contatta il nostro studio per maggiori informazioni  info@amministrazionitasca.it</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amministrazioni Tasca</p>

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		<title>Superbonus 110%, occhio all&#8217;anno in cui fai i lavori</title>
		<link>https://www.amministrazionitasca.it/superbonus-al-110-occhio-allanno-in-cui-fai-i-lavori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 12:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio News]]></category>
		<category><![CDATA[anno dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
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<p class="wp-block-paragraph">Grazie al <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Superbonus al 110%</a> introdotto dal Decreto rilancio, chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022, e in alcuni casi fino al 31 dicembre 2022, può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per i seguenti interventi nei propri condomini o in abitazioni singole:</p>



<ul class="wp-block-list"><li> lavori per <strong>isolamento termico;</strong></li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; </strong></li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>riduzione del rischio sismico</strong>. </li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">La detrazione prevista dal superbonus 110% vale <strong>per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022</strong> per le case unifamiliari, <strong>fino al 31 dicembre 2022 </strong>per i condomini a patto che il 60% o più dei lavori complessivi sia ultimato entro il 30 giugno 2022. La suddivisione della detrazione negli anni cambia a seconda dell&#8217;anno in cui sostieni la spesa. Vediamo subito come. Ricorda, però, che fa fede il criterio di cassa dei pagamenti, quindi le spese si considerano sostenute nell’anno in cui le hai pagate, a prescindere dalla data della fattura.</p>

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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="has-medium-font-size wp-block-heading">Il calendario delle detrazioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ecco come cambia la suddivisione della detrazione negli anni a seconda dell’anno  in cui hai sostenuto la spesa:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, ottieni 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall&#8217;anno di esecuzione dei lavori.</li><li>per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro gli 11.000 euro di detrazione recuperi in rate da 2.750 euro dalla dichiarazione presentata nel 2023 e per i 3 anni successivi.</li><li>per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti o dai condomini, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati realizzati lavori per almeno il 60% dell&#8217;intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. </li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per saperne di più, contatta il nostro studio: info@amministrazionitasca.it</p>



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