Ricarica elettrica in condominio. C’è il bonus 50%

Ricarica elettrica in condominio: ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sulle detrazioni fiscali.

Pensi di installare nel tuo condominio punti di ricarica elettrica per auto? Allora devi sapere che il comma 1039 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, per chi installa, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, infrastrutture di ricarica elettriche, anche nei condomìni. Sono inclusi anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Ma per la ricarica elettrica in condominio c’è anche il superbonus 110%. Vediamo tutte le agevolazioni.

Come si riparte la detrazione del 50% per i punti di ricarica elettrica in condominio

La detrazione si riparte in 10 quote annuali di pari importo. È calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro pro-capite. Per goderne, occorre che le infrastrutture di ricarica siano dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Vale a dire che sono agevolate le stazioni di ricarica a uso esclusivo dei condòmini, che le acquistano in ragione della propria quota e che, sempre pro-quota, potranno detrarre parte dell’importo. Per beneficiare del bonus per l’acquisto e l’installazione delle stazioni di ricarica i pagamenti devono essere tracciabili, devono essere evidenti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, così come il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Non solo: è importante anche conservare fatture, bolle di acquisto e ogni altra documentazione che accerti le spese sostenute, che possa essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre è possibile procedere alla cessione del credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori di installazione. Che cosa significa? Il contribuente sostiene subito e solo la spesa relativa alla quota non incentivabile, versa quindi soltanto il 50% dell’importo totale della fattura (cd. “sconto in fattura”) e cede all’impresa la detrazione fiscale prevista dalla legge.

Per i punti di ricarica elettrica c’è anche il superbonus 110%

In aggiunta al bonus del 50%, per il 2020 e il 2021 prendi in considerazione il “Decreto Rilancio”13. Tale provvedimento, infatti, prevede all’articolo 119 una detrazione fiscale del 110% (il cosiddetto Superbonus, distribuito su cinque quote annuali di pari importo), sui costi di acquisto e installazione di sistemi di ricarica in ambito condominiale, nonché sui costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino a un massimo di 7 kW di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013. Devi avere sostenuto i costi ammessi alla detrazione dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’ammontare massimo delle spese è pari a euro 3.000. Questo limite è riferito a ciascun contribuente

Gli interventi che ti danno diritto al superbonus 110%

Per l’applicazione del superbonus 110% è necessario che l’installazione sia eseguita insieme a lavori di incremento dell’efficienza energetica condominiale che comprendano almeno uno dei seguenti interventi.

  • Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (il cosiddetto “cappotto”).
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (inclusi impianti ibridi o geotermici), anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di impianti di microcogenerazione.
  • Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico14 (cosiddetto Sismabonus).

Le regole per ottenere il superbonus 110%

Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Anche per il bonus fiscale al 110% si applica il meccanismo dell’opzione della cessione del credito d’imposta, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione che spetta nella dichiarazione dei redditi. Il condomìnio quindi potrà, accordandosi col fornitore, optare per uno “sconto in fattura” sul corrispettivo dovuto, mai superiore al corrispettivo stesso, che viene anticipato dal fornitore. Il fornitore recupererà integralmente il credito nella propria dichiarazione dei redditi o potrà cedere ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ad esempio: nel caso in cui il condomìnio sostenga una spesa pari a 3000 euro, alla quale corrisponde una detrazione pari a 3300 euro (110%), a fronte di uno sconto in fattura pari a 3000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 3300 euro.

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