Superbonus 110%, occhio all’anno in cui fai i lavori

Grazie al Superbonus al 110% introdotto dal Decreto rilancio, chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022, e in alcuni casi fino al 31 dicembre 2022, può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per i seguenti interventi nei propri condomini o in abitazioni singole:

  • lavori per isolamento termico;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • riduzione del rischio sismico.

La detrazione prevista dal superbonus 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per le case unifamiliari, fino al 31 dicembre 2022 per i condomini a patto che il 60% o più dei lavori complessivi sia ultimato entro il 30 giugno 2022. La suddivisione della detrazione negli anni cambia a seconda dell’anno in cui sostieni la spesa. Vediamo subito come. Ricorda, però, che fa fede il criterio di cassa dei pagamenti, quindi le spese si considerano sostenute nell’anno in cui le hai pagate, a prescindere dalla data della fattura.

Il calendario delle detrazioni

Ecco come cambia la suddivisione della detrazione negli anni a seconda dell’anno in cui hai sostenuto la spesa:

  • per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, ottieni 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno di esecuzione dei lavori.
  • per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro gli 11.000 euro di detrazione recuperi in rate da 2.750 euro dalla dichiarazione presentata nel 2023 e per i 3 anni successivi.
  • per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti o dai condomini, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati realizzati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

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